Secondo Mario Oliverio, presidente della Regione Calabria, la legge offre finalmente al settore teatrale "una logica di sistema come mai prima d'ora, e disciplina tutti i diversi ambiti di intervento regionale, in alcuni casi mai contemplati dalla norma abrogata".
Alla fine arrivò Godot: dopo circa un anno e mezzo di iter legislativo la Calabria ha una nuova legge sul teatro.
Epilogo felice dunque per quello che fino a poco tempo fa sembrava essere l'ennesima messa in scena da teatro dell'assurdo, paragonabile alla celebre opera teatrale di Samuel Beckett.
La Proposta di Legge n.198 "Norme per la programmazione e lo sviluppo regionale dell'attività teatrale" è stata dunque approvata dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta, ma l'iter legislativo sarà ricordato per il grande apporto dato dal Coordinamento del Teatro Calabrese – che rappresenta oltre 500 persone tra artisti, tecnici, organizzatori e maestranze varie – che ha contribuito in modo concreto sia alla proposta di legge, suggerendo al legislatore come disciplinare l'intero settore, sia vigilando sullo stato dei lavori e su tutti i passaggi previsti nelle commissioni di riferimento.
Il Coordinamento, che diviene Assemblea permanente del Sistema Teatrale Calabrese costituendosi in organo giuridico stabile, è riuscito a far abrogare e sostituire la legge 3 del 2004 che disciplinava l'attività teatrale calabrese, dando dimostrazione di un importante lavoro di lobbying degli operatori teatrali affinché si potesse giungere all'approvazione di una legge che garantisse tutela, rilancio e sviluppo del teatro calabrese.
Cosa dice la nuova legge
Evidenzia il ruolo dell'Amministrazione regionale nella promozione dell'arte teatrale che viene considerato elemento fondamentale della cultura calabrese (art.1). Individua le tipologie di intervento (art.2), i potenziali destinatari e i settori di attività da finanziare (art.3) e disciplina la tipologia di sostegno finanziario alle compagnie di produzione teatrale cercando di favorire nel prossimo triennio quelle compagnie che non hanno mai avuto accesso ai fondi previsti dalla legge (art.4). La legge introduce anche la figura dei Centri di Produzione Teatrale quali potenziali destinatari dei finanziamenti (art.5) e la possibilità di finanziamento di festival di rilievo nazionale o internazionale per agevolare il turismo culturale (art.7). Viene sottolineata l'importanza della professionalizzazione delle risorse umane attraverso la formazione (art.9) e disciplinata la produzione teatrale professionale attraverso "progetti speciali" (art.10), oltre a istituire l'Albo regionale del teatro (art.11). Importante è inoltre la disciplina delle modalità di determinazione dei benefici ed erogazione dei finanziamenti previsti dalla legge (art.13) e la norma di copertura finanziaria (art.15).